COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 – Reclamo ASD Ma.Ch La Fenice avverso la squalifica del calciatore Giac

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/12//2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 27 - Reclamo ASD Ma.Ch La Fenice avverso la squalifica del calciatore Giacinto Zito per sei giornate. Gara Ma. Ch. La Fenice - San Vincenzo del 23.11.2009 Calcio a Cinque serie C/2.

C.U. n. 24 del 26.11.2009

Espulso per doppia ammonizione, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva e volgare. A fine gara si poneva di fronte all’arbitro chiedendo spiegazione dell’espulsione e non ottenendo risposta alcuna gli rivolgeva frase malaugurante quindi successivamente si presentava nello spogliatoio del d.g. chiedendo clemenza e, alla risposta negativa, lo offendeva nuovamente.

Per siffatto comportamento il giudice sportivo squalificava il calciatore Giacinto Zito per sei gare effettive.

Appella la sanzione l’ASD Ma. Ch. La Fenice esponendo sul reclamo una propria versione dei fatti tendente ad attenuare il comportamento del proprio tesserato ed ad ottenere la riduzione della squalifica a misura più equa.

Visti gli atti ufficiali, prevalenti nel giudizio sportivo sulle dichiarazioni di parte, la Commissione Disciplinare osserva come la motivazione del primo giudice alla sentenza, si riferisca perfettamente a quanto rapportato dall’arbitro, talché – disattese le eccezioni della reclamante - la sanzione può essere solo rivista in relazione alla sua congruità. In tal senso, questo giudicante ritiene di poter ridurre la squalifica da sei a cinque giornate così determinandola: una giornata per l’espulsione per doppia ammonizione, due giornate per le ingiurie all’arbitro all’atto dell’espulsione e due giornate per il comportamento offensivo e malaugurante del calciatore verso il d.g. a fine gara.

Per questi motivi accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Giacinto Zito da sei a cinque giornate effettive.

Nulla per la tassa reclamo.

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