COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo U.S. Pontelungo 1949 avverso la squalifica del calciatore
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/12//2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 28 – Reclamo U.S. Pontelungo 1949 avverso la squalifica del calciatore Gianluca Bonavita per cinque gare.
Gara Rocchettese - Pontelungo del 16.11.2009 Campionato Terza Categoria.
C.U. n. 10 del 19.11.2009 D. P. Savona.
La Commissione Disciplinare:
letto il reclamo dell’U.S. Pontelungo con il quale si richiede la riduzione della squalifica per cinque giornate del calciatore Gianluca Bonavita, che, espulso per doppia ammonizione, ingiuriava l’arbitro ed a fine gara, rientrando indebitamente sul terreno di gioco, tentava d’aggredire l’arbitro, senza riuscirvi perché trattenuto dai compagni di squadra;respinte le richieste di escussione di testi, perché vietate dal regolamento;visti gli atti ufficiali, prevalenti sulle dichiarazioni di parte, nei quali, diversamente da quanto riportato sulla sentenza emessa in prime cure, non v’è traccia di minacce al d.g. e ritenuto che la frase riferita dall’arbitro “cerca d’aggredirmi” debba interpretarsi come comportamento esagitato volto a protestare per il provvedimento d’espulsione;ritenuta pertanto la sanzione inflitta in primo grado eccessiva in relazione ai fatti compiuti:per questi motivi
delibera di ridurre la squalifica del calciatore Gianluca Bonavita da cinque a quattro giornate effettive di gara.
Nulla per la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo U.S. Pontelungo 1949 avverso la squalifica del calciatore"