COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 – Reclamo U.S. Framurese Calcio avverso la squalifica del calciatore Aie

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/12//2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 21 - Reclamo U.S. Framurese Calcio avverso la squalifica del calciatore Aiello Paolo per sette giornate. Gara Framurese - Carvai del 14 novembre 2009 Campionato di Terza Categoria.

C.U. n. 18 del 19.11.2009 D.D. Chiavari.

Espulso per aver colpito violentemente con calci allo stomaco due avversari. Inoltre insultava l’arbitro e gli stessi avversari.

Questa la motivazione con la quale il giudice sportivo ha inflitto al calciatore Aiello Paolo dell’U.S. Framurese la squalifica per sette giornate.

Con reclamo di rito la società ha proposto appello alla C.D. contro la sanzione che ritiene ingiusta e spropositata perchè il comportamento del calciatore non aveva procurato lesioni agli avversari ed anche perchè in altre occasioni, per fatti ritenuti più gravi, il giudice aveva inflitto pene meno severe. Conclude con la richiesta di una “sostanziosa” riduzione della squalifica.

Osserva la Commissione Disciplinare come il duplice atto violento compiuto dal calciatore e riferito in forma chiara dall’arbitro, rappresenti un fatto di violenza che avrebbe potuto causare gravi lesioni ai due calciatori colpiti: il che non induce ad accogliere il reclamo nella misura richiesta. La sanzione può comunque essere così determinata: squalifica di quattro giornate per l’atto violento considerato che lo stesso è avvenuto in un unico contesto oltre ad ulteriori due giornate per aver il calciatore insultato l’arbitro dopo il provvedimento d’espulsione, per un fermo complessivo di sei giornate che meglio s’attaglia ai fatti rapportati.

Per questi motivi accoglie il reclamo e delibera di ridurre la squalifica del calciatore Aiello Paolo da sette a sei giornate.

Nulla per la tassa reclamo.

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