COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 29/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n . 31 – Reclamo U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Pizzorno

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 33 del 29/12//2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n . 31 - Reclamo U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Pizzorno Luca per cinque giornate. Gara Sarissolese - Don Bosco del 5.12.2009 Campionato seconda categoria.

C.U. n. 29 del 10.10.2009 D.P. di Genova.

La Commissione Disciplinare,

letti gli atti ufficiali nei quali è riferito che il calciatore Pizzorno Luca, espulso per doppia ammonizione, teneva un comportamento irriguardoso verso l’arbitro al quale, protestando, dava una manata sul braccio provocandogli lieve momentaneo dolore;

letto il reclamo nel quale l’U.S. Don Bosco lamenta ed eccepisce l’eccessività della sanzione, perciò ne richiede la riduzione;

ritenuto che per i fatti rapportati dall’arbitro, il Giudice Sportivo abbia inflitto al calciatore una sanzione del tutto equa ed adeguata all’infrazione commessa, squalificandolo per cinque gare di cui una per l’espulsione per doppia ammonizione;

per questi motivi

rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

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