COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 28/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 – Reclamo USD Legino 1910 in ordine alla partecipazione, nelle file d
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 28/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 42 - Reclamo USD Legino 1910 in ordine alla partecipazione, nelle file dell'ASD Albenga, del calciatore Andrea Martin, in posizione irregolare di tesseramento.
Gara Legino 1910 – Albenga del 4 Ottobre 2009 Campionato Prima Categoria.
Il reclamo, è inammissibile perché proposto in primo grado alla Commissione Disciplinare. L’art. 46 primo comma del Codice di Giustizia Sportiva assegna al Giudice Sportivo il primo grado di giudizio in ordine alla regolarità delle gare per posizione irregolare di calciatori, determinando i tempi e le modalità di presentazione dell’istanza.
Il reclamo spedito il 13.1.2010, quindi inconvertibile al primo giudice perché fuori dei termini, va dichiarato inammissibile ed in tal senso la C.D. delibera.
La tassa, addebitata in conto, è incamerata.
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