COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 28/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 – Reclamo USD Albianese avverso decisioni del giudice sportivo in ordine

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 28/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 36 - Reclamo USD Albianese avverso decisioni del giudice sportivo in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria Laspezia – Albianese dell'8.12.2009.

C.U. n. 22 del 17.12.2009 D.P. La Spezia.

Rilevando d’ufficio, nelle file dell’USD Albianese, la posizione irregolare di tesseramento, nella gara in epigrafe, del calciatore Salvatore Capozza, il Giudice Sportivo assumeva i seguenti provvedimenti:

USD Albianese: perdita della gara col risultato di 3-0, oltre all’ammenda di € 200,00;dirigente Arza Pierino: inibizione a svolgere ogni attività fino al 1.2.2010;

contro i quali si oppone con reclamo di rito la stessa società.

Sostiene la reclamante di aver provveduto ad inoltrare la documentazione di tesseramento del calciatore, ritenendo accolta la richiesta dell’annullamento, formulata dalla soc. Cristo Re Arcinotti, di una precedente richiesta di tesseramento depositata da questa società; ritiene pertanto di non avere responsabilità in merito e chiede pertanto l’affrancamento delle impugnate sanzioni.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Premesso che in data 2.11.2009 il C. R. Liguria provvedeva a convalidare, a favore della Soc. Cristo Re Arcinotti, la richiesta di tesseramento del calciatore Capozza Salvatore inviata in data 17.10.2009, ed accertato che nei regolamenti in vigore non esiste alcuna procedura che consenta l’annullamento del tesseramento di un calciatore già inserito nel programma AS400, anche se lo stesso non ha preso parte a gare ufficiali, preso altresì atto che l’inusuale richiesta d’annullamento è stata inoltrata dall’anzidetta società Cristo Re Arcinotti in data 9.11.2009 dopo l’inserimento del nominativo del calciatore nel programma che accentra i tesseramenti presso la Lega Nazionale Dilettanti; tutto ciò premesso, appare dl tutto evidente che nell’incontro Laspezia – Albianese dell’8.12.2009 il calciatore non poteva essere schierato nelle file dell’USD Albianese poiché ancora tesserato per la soc. Cristo Re Arcinotti.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Albianese e dispone l’incameramento della tassa.

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