COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 – Reclamo GSD Culmvpolis avverso la squalifica del calciatore Edris R
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 04/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 44 - Reclamo GSD Culmvpolis avverso la squalifica del calciatore Edris Rizqaoui per cinque giornate. Gara Culmvpolis – Colli di Luni del 10 Gennaio 2010 Campionato Promozione.
C.U. n. 37 del 14.1.2010.
Letto il reclamo del GSD Culmvpolis nel quale si richiede il ridimensionamento della squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Edris Rizqaoui, ritenuta eccessiva, visionati gli atti ufficiali dai quali si riscontra che a fine gara lo stesso metteva in atto un comportamento aggressivo consistito in frasi minacciose ed ingiuriose nei confronti degli avversari, comunque senza violenza, la Commissione Disciplinare, in accoglimento dell’istanza, delibera di ridurre la squalifica del giocatore da cinque a quattro giornate di gara.
Nulla per la tassa reclamo.
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