COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo A.S.S. Santa Maria e San Salvatore avverso la squalifica dell’a

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 48 – Reclamo A.S.S. Santa Maria e San Salvatore avverso la squalifica dell'allenatore David Cesaretti fino al 31 Maggio 2010 - Gara Santa Maria San Salvatore - San Desiderio del 16.1.2010 Campionato Prima Categoria.

C.U. n. 38 del 21.1.2010.

Allontanato al 36° del primo tempo per proteste con turpiloquio; a seguito del provvedimento entrava sul terreno di gioco anziché uscire e, con fare minaccioso, correva addosso al D.G. gridando frasi offensive allargate a tutta la categoria arbitrale; veniva trattenuto a stento da alcuni calciatori ma continuava a minacciare l'arbitro con frasi millantatorie di conoscenze molto importanti; però, benché ancora trattenuto dai suoi giocatori e da giocatori della squadra avversaria, continuava a divincolarsi cercando il contatto fisico con il D.G. e gridando. Dopo circa 5 minuti il dirigente accompagnatore della sua squadra riusciva a portarlo fuori dal campo; per tutta la durata del restante primo tempo e per buona parte del secondo tempo, dall'ingresso, sul terreno di gioco, dava indicazioni ai propri giocatori facendosi richiamare più e più volte dal D.G. che gli ricordava il suo allontanamento.

Questa la motivazione con la quale il G.S. ha inflitto al Signor David Cesaretti la squalifica fino al 31.5.2010.

Al provvedimento si è opposta l’A.S.S. Santa Maria San Salvatore con reclamo di rito nel quale prospetta una versione dei fatti di segno diametralmente opposto a quanto riferito dall’arbitro invocando la prova testimoniale dei tesserati (giocatori e staff tecnico presente alla gara).

Visti gli atti e rilevata la perfetta rispondenza dei fatti con la declaratoria del primo giudice, la Commissione Disciplinare decide di non accogliere il reclamo.

Ricordato alla società ricorrente che il giudizio sportivo si incardina sul principio della prova privilegiata del resoconto arbitrale, che non può quindi essere vinta da dichiarazione di parte, e respinta ogni richiesta di prova testimoniale perché non consentita dalle norme, non si può non rilevare come il comportamento del Cesaretti evidenzi un elevato grado di disvalore soprattutto perchè posto in essere da un soggetto, che per la qualifica che riveste, dovrebbe quanto meno dare il buon esempio ai propri calciatori.

La squalifica, equa ed appropriata alle infrazioni commesse, va quindi confermata e la C.D. in tal senso delibera.

Dispone l’incameramento della tassa.

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