COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 – Reclamo ASD Concordia Calcio avverso la squalifica del calciatore P
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 49 - Reclamo ASD Concordia Calcio avverso la squalifica del calciatore Pietro Tartaglia per cinque giornate. Gara Concordia - Sestri 2003 del 24.1.2010 Campionato Seconda Categoria.
C.U. n. 39 del 28.1.2010 D.P. Genova.
Per aver spinto l’arbitro al termine della partita e quindi aver colpito con pugni la porta dello spogliatoio del direttore di gara, il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Pietro Tartaglia per cinque giornate.
Reclama l’ASD Concordia sostenendo la falsità del referto, perché a fine gara il Tartaglia aveva proferito solo alcune proteste verbali verso l’arbitro e, quanto ai pugni sulla porta dello spogliatoio del d.g., il gesto sarebbe attribuibile ad altro calciatore.
Sottoposta all’arbitro la versione dei fatti presentata dal sodalizio reclamante, questi non ha avuto alcuna difficoltà a confermare quanto esposto nel referto, rilasciando apposito supplemento. Vista la prevalenza, nel giudizio sportivo, del resoconto arbitrale sulle dichiarazioni di parte, va quindi respinta ogni contraria eccezione proposta dall’ASD Concordia e la sanzione inflitta in prime cure, che appare del tutto appropriata alle infrazioni commesse dal calciatore, va confermata.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come dianzi proposto dall’ASD Concordia e delibera l’incameramento della tassa versata.
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