COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 – Reclamo ASD San Martino 2010 avverso le squalifiche per quattro giornat
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 61 - Reclamo ASD San Martino 2010 avverso le squalifiche per quattro giornate dei calciatori Massimo Gaggero e Gabriele Caverzaghi - Gara San Martino - Circolo Deportivo Peruano del 20.2.2010- Campionato 3^ cat.
C.U. n. 45 del 25.2.2010 D.P. Genova.
Il reclamo è inammissibile perché:
A) – sprovvisto di sottoscrizione;
B) - inoltrato comunque oltre il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione del C.U. previsti dall’art. 46 comma 1 C.G.S.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come dianzi proposto dall’ASD San Martino 2010 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 punto 13 C.G.S.).
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