COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 – Reclamo ASD San Martino 2010 avverso le squalifiche per quattro giornat

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 61 - Reclamo ASD San Martino 2010 avverso le squalifiche per quattro giornate dei calciatori Massimo Gaggero e Gabriele Caverzaghi - Gara San Martino - Circolo Deportivo Peruano del 20.2.2010- Campionato 3^ cat.

C.U. n. 45 del 25.2.2010 D.P. Genova.

Il reclamo è inammissibile perché:

A)  – sprovvisto di sottoscrizione;

B)   - inoltrato comunque oltre il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione del C.U. previsti dall’art. 46 comma 1 C.G.S.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come dianzi proposto dall’ASD San Martino 2010 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 punto 13 C.G.S.).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it