COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 67 – Reclamo ASD Ortonovo Calcio avverso le squalifiche dei calciatori Nicol
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 67 - Reclamo ASD Ortonovo Calcio avverso le squalifiche dei calciatori Nicolò Cucurnia e Stefano Storti per quattro giornate. Gara Ortonovo - Vallesturla del 28.2.2010 Campionato Promozione.
C.U . N. 48 del 4.3.2010.
CUCURNIA NICOLO – espulso - A seguito di una decisione dell'assistente del Direttore di gara, in segno di protesta, tentava di colpire (senza riuscirci) il suddetto assistente. Per tale comportamento veniva espulso.
STORTI STEFANO - espulso - A seguito del comportamento ingiurioso di un calciatore avversario, reagiva deliberatamente con una testata al volto del suddetto avversario, che tuttavia non riportava alcun tipo di conseguenza fisica. Tale avvenimento veniva segnalato dall'assistente del Direttore di gara allo stesso arbitro.
Queste le motivazioni con le quali il Giudice Sportivo ha inflitto ai due calciatori la squalifica per quattro giornate.
Contro siffatte sanzioni è insorta l’ASD Ortonovo Calcio che con reclamo di rito chiede la riduzione delle squalifiche sostenendo che: a)- il Cucurnia ha calciato il pallone, in uno scatto improvviso, verso la rete di recinzione senza guardare o mirare all’assistente arbitrale e che comunque la palla era passata ad almeno tre metri dallo stesso. b)- Lo Storti era caduto nella provocazione di un avversario e lo aveva colpito con una manata al volto.
Letti gli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare, non può che respingere le proposte eccezioni per il calciatore Nicolò Cucurnia perchè l’arbitro riferisce che lo stesso ha calciato il pallone, in modo deciso seppur non particolarmente violento tentando di colpire l’assistente; talché la sanzione – equa ed appropriata al gesto – va confermata. Quanto al calciatore Stefano Storti, rilevato che il gesto violento compiuto in reazione ad una provocazione da parte di un avversario, non ha prodotto al medesimo conseguenze lesive, la squalifica può essere contenuta nel minimo edittale di cui all’art. 19 punto 4 lett. b C.G.S.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo come dianzi proposto dalla ASD Ortonovo Calcio, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Stefano Storti da quattro a tre giornate effettive di gara. Fermo il resto.
La tassa reclamo va restituita.
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