COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. SPORTING CONA AVVERSO LE QUALIFIC
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 25/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. SPORTING CONA AVVERSO LE QUALIFICHE DEI CALCIATORI DI SIMONE CESARE E ITALIANI UMBERTO (IL PRIMO FINO AL 30.6.2011 ED IL SECONDO PER 4 GARE), INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING CONA / FAVALE, DISPUTATA IL 6/03/2010 PER IL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA , GIRONE “D” (C.U. n° 50 del 11.03.10 - CRA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sporting Cona ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per avere, il Di Simone, a fine gara, minacciato e insultato l’arbitro dopo avergli afferrato per un attimo il lobo destro e per avere l’Italiani offese e minacciato l’arbitrato a seguito di espulsione, reiterando le proteste a fine gara.
Ha dedotto l’appellante l’ingiustizia e, comunque, l’eccessività delle sanzioni, in quanto il Di Simone non avrebbe assunto un comportamento violento nei confronti dell’arbitro, limitandosi ad un gesto di scherno, mentre l’Italiani si sarebbe limitato a protestare senza rivolgere offese al direttore di gara.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti ufficiali in possesso del Comitato, la sanzione inflitta dal primo giudice al calciatore Italiani Umberto debba essere confermata, poiché congrua ed adeguata agli addebiti contestati.
La squalifica inflitta al calciatore Di Simone Cesare, invece, può essere lievemente ridotta, non potendo qualificarsi i fatti contestati come veri e propri atti di violenza, bensì come proteste smodate che, comunque, non hanno provocato alcuna conseguenza fisica, com’è rilevabile dal referto arbitrale.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Simone Cesare fino al 31.03.2011, confermando nel resto l’impugnata decisione.
Dispone, infine, accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.