COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010– Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 100. DELIB

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 86 del 01 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIORGIO 1926– GARA ATLETICO NOCERA / SAN GIORGIO 1926 DEL 27.11.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva ‘infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la

società reclamante ha chiesto la riforma dell’articolata e motivata decisione del Primo Giudice (delibera

pubblicata sul C.U. n. 62 del 14.01.2010, pagina 1285), con la quale è stata inflitta, alla medesima società

San Giorgio 1926, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della

violazione dell’obbligo della partecipazione “obbligatoria (e continuativa) dei calciatori cosiddetti Juniores”.

Ebbene, dal ricorso in esame non si svince alcun elemento, idoneo a confutare la richiamata motivazione

del Giudice di primo grado. Quanto al cosiddetto “foglio di fine gara”, è esatta la puntualizzazione della

società ricorrente, ovvero che esso non configuri “atto ufficiale di gara”. Tuttavia, non può non rilevarsi che

non può invocarsi la circostanza che il dirigente della società San Giorgio 1926, che aveva sottoscritto il

modello medesimo, aveva omesso di “controllare le annotazioni riportate dall’arbitro sul modulo”. In

argomento, deve sottolinearsi che, correttamente, il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania ha

proceduto all’audizione dell’arbitro e degli assistenti ufficiali di gara e che essi, in tale circostanza, hanno

tutti espressamente confermato quanto già refertato dal direttore di gara, in merito alle sostituzioni dei

calciatori. La sequenza delle sostituzioni ed i riferimenti ai numeri dei calciatori in distinta non possono,

dunque, essere revocati in dubbio. La conseguita, acclarata certezza, documentale e testimoniale, relativa

alla vicenda in parola, necessariamente esime questa C.D.T. dal disporre qualsiasi altra modalità di

accertamento. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società San Giorgio 1926; di confermare la decisione del

Giudice Sportivo Territoriale, che ha inflitto, a carico della medesima società San Giorgio 1926, la

punizione sportiva della perdita della gara Atletico Nocera – San Giorgio 1926 con il punteggio di 0-

3; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it