COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 A CARICO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 104 DEL 4.3.2010

(Gara: SAN LORENZO – S. ELIA del 28.2.2010 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta la Società interessata, osserva:

a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l’arbitro avrebbe omesso di notificare l’espulsione ai giocatori coinvolti nella rissa, sicchè la mancanza di tale adempimento formale renderebbe illegittimo il provvedimento di sospensione della gara decretato per la mancanza del numero minimo regolamentare di giocatori da parte della Società SAN LORENZO.

La reclamante ha quindi chiesto che venga annullato il provvedimento disciplinare di perdita della gara e che venga disposta la ripetizione dell’incontro.

Le contestazioni sollevate dalla reclamante appaiono prive di rilievo.

Come risulta dal referto arbitrale e dal relativo supplemento, al 28mo del secondo tempo, dopo l’espulsione del calciatore CANDINO FABIO del SAN LORENZO, si veniva a creare una rissa tra i giocatori delle due squadre, che si scambiavano calci, pugni e schiaffi, e che vedeva coinvolti precisamente i calciatori numeri 11 – 4 – 5 – 2 del SAN LORENZO e i calciatori numeri 8 – 15 – 3 del S. ELIA .

Al verificarsi della rissa, l’arbitro provvedeva ad annotare sul taccuino i numeri di maglia dei giocatori coinvolti nello scontro e, come previsto del rapporto, non comunicava ai giocatori la relativa espulsione per evitare episodi di violenza e per garantire l’incolumità del direttore di gara.

Decisione assolutamente opportuna e di buon senso, che rientra senz’altro tra i poteri discrezionali  dell’arbitro, per quanto concerne la gestione della gara.

Tornata la calma sul terreno di gioco, grazie anche al fattivo comportamento dei Dirigenti e degli altri giocatori delle due squadre, l’arbitro, come da regolamento e come puntualmente annotato nel referto, decretava la fine della gara, in quanto la Società SAN LORENZO veniva a trovarsi con n. 6 calciatori in campo.

Decisione questa nota ai Dirigenti delle squadre e certamente non contestabile.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione

DELIBERA

Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma il provvedimento disciplinare a carico della Società S. LORENZO di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

La tassa reclamo va incamerata,

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