COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PGS DON BOSCO GENZANO AVVERSO IL PROV

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ PGS DON BOSCO GENZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56 DEL 4.3.2010

(Gara: TUSCULUM – PGS DON BOSCO GENZANO del 27.2.2010 – Campionato Allievi Prov. Roma)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

ascoltata, come da richiesta, la Società reclamante;

ritenute in parte assumibili alcune considerazioni svolte dalla stessa in sede di audizione, segnatamente riguardo la dinamica dell’episodio che si è concretizzato in sporadici tentativi  infruttuosi nei confronti dell’arbitro, che non subiva alcun danno;

tali tentativi possono essere ricondotti, dunque, ad un deplorevole comportamento di inaccettabile, grave protesta.

Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società DON BOSCO GENZANO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica all’allenatore ROTONDI GIANFRANCO dal 30.9.2010 al 31.5.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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