COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Unione Media Valcavallin

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AS Unione Media Valcavallina 2^ Cat. Gir. C

Gara Albano Calcio/ Unione Media Valcavallina del 14.02.2010

C.U. n.29 della Delegazione Provinciale di Bergamo del 18.02.2010

La società UNIONE MEDIA VALCAVALLINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato:

• di comminare alla Società reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

• di squalificare i giocatore Poloni Luigi fino al 18.04.2011;

• di squalificare l’allenatore Avanzini Stefano fino al 20.03.2010;

• di dare obbligo alla Società di risarcire gli eventuali danni e spese mediche sostenute dal direttore di gara.

La società Unione Media Valcavallina chiede con il reclamo che venga riformata integralmente la delibera emessa dal GS, annullando le sanzioni inflitte alla Società ed all’allenatore Avanzini Stefano e riducendo la squalifica inflitta al calciatore Poloni Luigi. La reclamante basa le sue richieste affermando la non corrispondenza tra quanto avvenuto sul campo e la descrizione fattane dal direttore di gara nel suo referto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.38 del CGS, sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, rileva:

durante l’audizione il rappresentante e difensore della società Unione Media Valcavallina ha ribadito totalmente quanto riportato nel reclamo, ricostruendo quanto successo in campo in maniera del tutto difforme da quanto descritto dall’arbitro nel suo referto, negando che il calciatore abbia posto in essere alcuna condotta violenta nei confronti del direttore di gara, verso il quale avrebbe semplicemente protestato prendendogli con la mano destra la parte alta della spalla.

A riguardo del comportamento dell’allenatore Avanzini, si è escluso che lo stesso abbia proferito nei confronti dell’arbitro frasi offensive e minacciose.

Infine, si è sostenuta l’illegittimità della decisione di sospendere la partita, ciò in quanto il direttore di gara in quel momento non si trovava in condizioni psico-fisiche non idonee per continuare a dirigerla, ma la decisione è stata assunta strumentalmente per coprire una sua colposa incapacità di gestire la gara.

Il contenuto del referto arbitrale (fonte di prova primaria), contraddice quanto sostenuto dalla reclamante, descrivendo in modo articolato ed assolutamente chiaro quanto successo in campo e, in particolare, le condotte tenute dal calciatore Poloni Luigi e dal tecnico Avanzini Stefano, condotte punite dal GS, il quale le ha ridescritte fedelmente nella sua delibera.

L’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, h confermato il suo rapporto, in particolare ha ribadito di avere sospeso la gara in quanto le sue condizioni fisiche e psichiche non gli consentivano di continuare a dirigere la gara con l’efficienza e l’equilibrio necessari. In particolare sul piano fisico, a seguito dell’azione violenta posta in esser dal calciatore Poloni, avvertiva dolorose fitte insistenti al collo, che, come chiarito a questa Commissione, lo hanno accompagnato sino a tarda sera.

Quanto accaduto sul campo nel corso della gara, così come puntualmente riportato dell’arbitro, giustifica totalmente le sanzioni inflitte dal GS, anche in relazione alla loro entità.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.

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