COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CDG Veniano  Camp.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società CDG Veniano  Camp. 2^ Cat. Gir. I

Gara Veniano/Mozzate  del  07/03/2010

CU n. 35 della delegazione di COMO datato 12/03/2010

La società VENIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Roberto PEREGO per 4 GARE, lamentando che lo stesso, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, non avrebbe rivolto verso l’arbitro alcuna espressione offensiva, ma si sarebbe limitato a commentare fra sé la decisione come una “bastardata”

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il PEREGO, dopo essere stato espulso, ha rivolto nei confronti dell’arbitro una espressione gravemente offensiva dell’onore e del decoro di quest’ultimo.

La CD rileva, inoltre, che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro.

Ciò posto, si ritiene che la sanzione inflitta dal GS sia congrua e proporzionata al comportamento tenuto dal PEREGO, così come descritto nel referto del direttore di gara, anche in considerazione del ruolo di capitano ricoperto dallo stesso nel corso della gara in oggetto.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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