COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Rondellina Camp.2° Cat.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Rondellina Camp.2° Cat. Gir. P
Gara Rondinella/Atlet.Cinisello del 21/02/2010
CU n. 32 della delegazione di MILANO datato 11/03/2010
La società RONDINELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00 lamentando che l’arbitro nel proprio rapporto ha indicato di aver atteso sino alle ore 15,15 per la regolarizzazione dell’altezza delle porte.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il rapporto arbitrale, costituisce fonte privilegiata di prova, ai sensi dell’art.35 del CGS in ordine al comportamento dei tesserati. Nel caso di specie, l’arbitro ha affermato nel proprio rapporto di aver invitato la reclamante a regolarizzare l’altezza delle porte e di aver atteso sino alle ore 15,15 senza che la reclamante avesse provveduto a quanto chiesto.
Pertanto, le deduzioni svolte dalla società RONDINELLA nel reclamo costituiscono mere allegazioni di parte prive di valore probatorio e come tali non possono essere ritenute rilevanti ai fini probatori.
Alla luce di ciò, la decisione del GS deve ritenersi corretta e merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.