COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Dindelli Camp.All. Reg.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Dindelli Camp.All. Reg. Gir. A
Gara Dindelli/Acc.San Donatese del 28/02/2010
CU n. 34 del CRL datato 11/03/2010
La società DINDELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Roberto COSENTINO per 3 GARE, lamentando che tra lo stesso e il calciatore avversario non sarebbe intervenuto alcun contatto fisico e che, in ogni caso, il COSENTINO avrebbe reagito a un comportamento censurabile di detto calciatore avversario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dei fatti dedotti dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro e che, nel referto arbitrale, è riportato chiaramente che il COSENTINO e un calciatore avversario “venivano alle mani azzuffandosi in una rissa”.
Ciò posto, la CD ritiene che la sanzione inflitta dal GS sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta posta in essere dal calciatore sanzionato, così come descritto nel referto del direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.