COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclami GS CURNASCO e VALTRIGHE ASD – C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclami GS CURNASCO e VALTRIGHE ASD – Campionato III^ Cat. Gir. E

Gara Cernusco/Valtrighe ASD del 28.02.2010

Le società GS CURNASCO e VALTRIGHE ASD hanno proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale era stata comminata loro la sanzione della perdita della gara 0-3 ed erano stati squalificati i dirigenti accompagnatori STROPPA Walter e SANA Marco sino al 19.03.2010 – CU n.31 Comitato di Bergamo del 04.03.2010 – lamentando che entrambe le squadre non si erano rifiutate di disputare la gara quando l’arbitro, chiamato tramite il  Pronto AIA, era venuto sul terreno di gioco alle ore 15,30, bensì la gara non si era disputata su decisione dell’arbitro in quanto non si sarebbe potuta in ogni caso portare a termine per l’oscurità.

Rilevato che i reclami sono stato proposto nei termini previsto dal GS anche mediante invio alla squadra avversaria e previa riunione degli stessi osserva.

L’arbitro ha redatto due rapporti di gara. Nel primo rapporto indica  quale motivo della mancata disputa della gara l’oscurità,nel secondo rapporto indica invece che la gara non si è disputata per l’indisponibilità delle due squadre a prendere parte alla stessa.

L’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato di non aver espressamente detti ai calciatori ed ai dirigenti delle due squadre di prendere parte alla gara affermando di aver desunto la mancata volontà di prendere parte alla gara da parte dei calciatori di entrambe le squadre per il solo fatto che non indossavano la tenuta di gioco; erano in abiti borghesi.

La contraddittorietà dei due rapporto redatti dal direttore di gara, unitamente al mancato invito da  parte dell’arbitro ai calciatori in forma espressa a prendere parte alla gara con il conseguente rifiuto da parte di questi a prendervi pare, giustificano la ripetizione della gara.

Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare

ACCOGLIE

i reclamo presentati dalla GS CURNASCO e dalla VALTRIGHE ASD ed in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo, dispone la ripetizione della gara demandando agli organi competenti i relativi incombenti in ordine alla disputa della stessa. Tassa accreditata, se versata.

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