COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Castellucchio 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Castellucchio  Camp. Ecc. Gir. C

Gara Castellucchio/Castegnato del  07/03/2010

CU n. 34 del CRL datato 11/03/2010

La società CASTELLUCCHIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mirko LANFREDINI per 4 GARE, lamentando che il gesto compiuto dallo stesso nei confronti del calciatore avversario non sarebbe stato connotato da “eccessiva violenza” e che, verso l’arbitro, avrebbe unicamente rivolto espressioni di mera protesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dal referto arbitrale si evince che il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato nei confronti di un avversario non ha comportato danni fisici per quest’ultimo. Dal medesimo referto, si evince altresì che il LANFREDINI al momento dell’espulsione, non ha rivolto verso l’arbitro espressioni ingiuriose, essendosi limitato ad assumere un comportamento irriguardoso in segno di protesta.

Alla luce di quanto sopra, la CD ritiene che il comportamento posto in essere dal LANFREDINI, seppur censurabile, possa essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Mirko LANFREDINI a 3 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa, se versata.

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