COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ACD Metanopoli C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ACD Metanopoli Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. Q

Gara Centro Schuster/Metanopoli Calcio del 07/03/2010

CU n. 32 della delegazione di MILANO datato 11/03/2010

La società METANOPOLI CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato

il calciatore Eros CESANO per 5 GARE, lamentando che il calciatore non avrebbe posto in essere la condotta

che gli è stata contestata e che il direttore di gara avrebbe appreso da terzi i fatti ascritti al calciatore

CESANO. Chiede una riduzione della squalifica.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, sentito a chiarimenti il direttore di gara,

emerge senza ombra di dubbio che il CESANO si è reso responsabile di tutto quanto gli è stato contestato.

La sanzione disposta in prime cure, pertanto, appare del tutto congrua e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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