COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ACD Metanopoli C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ACD Metanopoli Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. Q
Gara Centro Schuster/Metanopoli Calcio del 07/03/2010
CU n. 32 della delegazione di MILANO datato 11/03/2010
La società METANOPOLI CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato
il calciatore Eros CESANO per 5 GARE, lamentando che il calciatore non avrebbe posto in essere la condotta
che gli è stata contestata e che il direttore di gara avrebbe appreso da terzi i fatti ascritti al calciatore
CESANO. Chiede una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, sentito a chiarimenti il direttore di gara,
emerge senza ombra di dubbio che il CESANO si è reso responsabile di tutto quanto gli è stato contestato.
La sanzione disposta in prime cure, pertanto, appare del tutto congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.