COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Acc.Cologno

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Acc.Cologno Camp. Jun. Reg. Gir. G

Gara Acc. Cologno/Casalmaiocco del 06/03/2010

CU n. 34 del CRL datato 11/03/2010

La società ACC.COLOGNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore

Alessandro AIELLO sino al 07.09.2011, lamentando che pur nella gravità dei fatti, la sanzione adottata

appare eccessiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rileva: il referto arbitrale riporta una dinamica dei fatti oggettiva e non contestata.

Il comportamento posto in essere dall’AIELLO, oltre che gravemente irriguardoso nei confronti del direttore

di gara, connota atteggiamento minaccioso, ancor più grave se relativo ad un ragazzo di soli 17 anni, come

evidenziato dalla società ricorrente.

Vertendosi sulla misura della sanzione, Questa Commissione ritiene adeguata ai criteri adottato per cari

simili quella del GS.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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