COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Sestese Calci
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Sestese Calcio Camp. All. Reg. Gir. A
Gara Inveruno/Sestese Calcio del 07/03/2010
CU n. 34 del CRL datato 11/03/2010
La società SESTESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. Diego
FERRARESE fino al 30.06.2010, squalificato il calciatore Nicolò bONACINA fino al 30.06.2011, lamen-
tando che le sanzioni sarebbero eccessive rispetto ai fatti cui sono riferite e chiede una graduazione delle
sanzioni in relazione alle condotte.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il sig. FERRARESE ed il calciatore
bONACINA si sono indiscutibilmente resi responsabili dei fatti che gli sono stati ascritti. Tenuto conto,
comunque, degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione si ritiene equo ridurre le pene
disposte in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
l’inibizione del sig. Diego FERRARESE a tutto il 30.04.2010;
la squalifica del calciatore Nicolò bONACINA a tutto il 30.03.2011.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.