COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Pol. Vimodro
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Pol. Vimodronese Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara Vimodromese/Oratorio S. Giuliano del 20/02/2010
CU n. 30 della delegazione di MILANO datato 25.02.2010
La società VIMODRONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
STOYANOV ENCHO NIKOLAEV fino al 30.09.2010, lamentando che il fatto addebitato non era avvenuto
e, comunque, la onerosità della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: il rapporto del direttore di gara appare chiaro nella descrizione del fatto e non contraddittorio.
Rilevato, pertanto, da Questa Commissione, che il fatto addebitato, pur nella sua gravità, appare sanzionato
con un tempo di squalifica eccessivo rispetto ai criteri adottati dalla Presente Commissione per analoghe
fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore STOYANOV ENCHO NIKOLAEV a tutto il 30.08.2010
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.