COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Albatese Camp

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Albatese Camp. All. Prov. Gir. B

Gara Albatese/Cabiate del 12/03/2010

CU n. 36 della delegazione di COMO datato 18.03.2010

La società ALbATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore

Salvatore CAMPO sino al 31.05.2010, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione alla gravità del

comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rileva: dal rapporto arbitrale emerge che il CAMPO non ha tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento

violento in quanto la spinta con le mani sul petto del direttore di gara non è stata violenta. Pertanto,

si ritiene congruo mitigare la sanzione comminata al calciatore dal GS.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Salvatore CAMPO a tutto il 10.04.2010, si dispone l’accredito della relativa

tassa a favore della reclamante, se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it