COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Olgiate Olona

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AC Olgiate Olona Camp. Prom. Gir. A

Gara Olgiate Olona/Bustese Calcio del 07.03.2010

CU n. 34 del CRL datato 11/03/2010

La società OLGIATE OLONA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore

Daniele CORONA per 2 GARE, chiedendo una riduzione della squalifica al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,

rilevato che, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. a) del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede ad eccezione

della impugnazione del Presidente Federale e sono immediatamente esecutive le squalifiche dei calciatori

fino a 2 giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIbILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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