COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. APPIGNANO CALCIO avverso decisioni merito gara App
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. APPIGNANO CALCIO avverso decisioni merito gara Appignano Calcio – Libero Sport, del 27.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “P” – Com. Uff. n. 49 del 3.3.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno .
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione,
P.Q.M.visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva,
dichiara
inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Appignano Calcio per difetto di contraddittorio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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