COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. APPIGNANESE C. 85 avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.P. APPIGNANESE C. 85 avverso sanzioni merito gara Appignanese – Virtus Pagliare, del 20.2.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 127 del 24.2.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.P. Appignanese C. 85, l’ammenda di € 1.000,00 “per aver durante la gara i propri tifosi rivolto reiterate frasi offensive ed irriguardose all’arbitro e per aver uno di questi rivolto al direttore di gara reiterate frasi ed espressioni razziste”.

  Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.P. Appignanese C. 85 chiedendone l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione. 

  Negava la reclamante ogni addebito, deducendo che nell’occasione vi furono, da parte dei propri sostenitori, solo accese proteste e non frasi offensive nei confronti dell’arbitro. Il tutto, quindi, nell’ambito di un legittimo esercizio del diritto di critica sportiva.

  Confermava la Società che un soggetto presente sugli spalti rivolse all’arbitro delle espressioni a sfondo razzista, ma escludeva al riguardo ogni propria responsabilità trattandosi di persona assolutamente estranea, notoriamente squilibrata con la quale non è semplice comunicare, non nuova ad episodi di questo genere, peraltro posizionata su spalti aperti al pubblico, non soggetti a pagamento e quindi a limitazioni o controllo. Inoltre, al momento del fatto, alcuni propri dirigenti presenti, lo invitarono a desistere dal proprio atteggiamento, invitandolo ad andarsene.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che alcuni sostenitori della squadra ospitante, dopo una decisione tecnica non condivisa, cominciarono ad insultarlo. Uno di questi, ad alta voce, gli rivolse frasi e considerazioni costituenti comportamento discriminatorio. Nessuno dei presenti si attivò per farlo desistere. 

  LA COMMISSIONE

 

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuti provati i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, dei quali la stessa, a norma del 3° comma dell’art. 4 del C.g.s. è chiamata oggettivamente a rispondere; rilevato che a norma dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva, “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori;rilevato altresì che, ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, in caso di violazione, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, si applica l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00, salvo ulteriori e più gravi sanzioni;disattese le argomentazioni della Società volte ad attenuare la propria responsabilità in ordine alla condotta del proprio sostenitore, in quanto non risulta adottata alcuna delle attività attenuanti di cui all’art. 13 del Codice di giustizia sportiva;ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto della tenuità del fatto e della categoria di appartenenza della Società sanzionata.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.P. Appignanese C. 85, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 600,00 (seicento/00).

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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