COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVO PUNTO avverso sanzioni merito gara Pia
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. NUOVO PUNTO avverso sanzioni merito gara Pian di Pieca – Nuovo Punto, del 20.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 44 del 24.2.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Polimanti Marco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuovo Punto, contestando, anche avanti questa Commissione, la veridicità del referto arbitrale ed invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.
A dire della reclamante, i due calciatori coinvolti, non vennero mai a contatto tra loro né si colpirono reciprocamente come loro erroneamente contestato.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che i due calciatori in questione ebbero una colluttazione fra loro, con scambio anche di pugni, originata dal lancio di uno sputo da parte del Lucarelli verso il Polimanti.
LA COMMISSIONEletto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuta provata la condotta ascritta al Polimanti in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara nell’espletata istruttoria;ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M.accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Nuovo Punto, per l’effetto riducendo a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Polimanti Marco.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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