COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO avverso sanzioni

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Sambmontecassiano Calcio – Urbisalviense, del 27.2.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 132 del 3.3.2010. 

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva ai calciatori Giaconi Tristano e Grioli Daniele, entrambi asseritamene tesserati per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare ciascuno  per il comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso dai medesimi tenuto nei confronti dell’arbitro, nel corso ed al termine della gara.

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati in quanto questi si sarebbero limitati a protestare, anche con ingiurie, nei confronti dell’Ufficiale di gara, senza null’altro, di talchè le sanzioni inflitte apparirebbero di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili ai ridetti calciatori.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere identificato i due calciatori, responsabili di averlo insultato dalla panchina, con l’aiuto del loro capitano e di averli espulsi dopo il termine della gara.

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuto che la condotta ascritta ai ridetti tesserati, peraltro non contestata, vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;

·  ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione delle sanzioni impugnate.

P.Q.M.

accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio, per l’effetto riducendo a due giornate di gara ciascuno le squalifiche dei calciatori Giaconi Tristano e Grioli Daniele.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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