COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA MONTELABBATE avverso sanzi
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 17/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA MONTELABBATE avverso sanzioni merito gara Pesaro Calcio – Pol. Montelabbate, del 27.2.2010 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 67 del 3.3.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Azzolini Davide, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2010, “per aver attinto l’arbitro con uno sputo”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Polisportiva Montelabbate, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe mai sputato ad alcuno, ma si sarebbe limitato a protestare, sia pur in maniera smodata, nei confronti dell’arbitro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili all’Azzolini.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di essere stato, in occasione di una protesta di alcuni giocatori della squadra ospite, attinto intenzionalmente da uno sputo alla nuca da parte del calciatore Azzolini.
LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta dell’Azzolini in ordine ai fatti ascrittigli; disattese le argomentazioni della reclamante volte ad escludere la responsabilità del proprio tesserato; ritenuto pertanto il calciatore Azzolini colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati ed in particolare del gesto dello sputare che ha, sul piano dei valori morali ed umani, una notevole potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo.P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Montelabbate ed ordina incamerarsi la relativa tassa.