COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SENIGALLIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Senigall

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO SENIGALLIA CALCIO avverso sanzioni merito gara Senigallia Calcio – Mondolfo, del 6.3.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 136 del 10.3.2010.

  Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.

  Il gravame risulta infatti inviato il 18 marzo 2010, quindi oltre i sette giorni successivi al 10 marzo 2010, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.

  La Commissione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società Senigallia Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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