COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMMARTINESE avverso sanzioni merito gara Samm

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO S.S. SAMMARTINESE avverso sanzioni merito gara Sammartinese – Muraglia, del 20.2.2010 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 129 del 26.2.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Deda Ergys, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 maggio 2010, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, dapprima nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria e poi dell’arbitro.

  Il medesimo Giudicante, applicava al sig. Marcuccini Michele, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della S.S. Sammartinese, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti del direttore di gara. 

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S. Sammartinese, contestando la veridicità del referto arbitrale, deducendo la tenuità dei fatti come accaduti e chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate.

  In via istruttoria, chiedeva un confronto con l’ufficiale di gara. 

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Deda, espulso per avere dato uno spintone all’allenatore della squadra avversaria, approfittando di un momento di confusione per le proteste dei componenti della panchina della Sammartinese, lo attinse con uno sputo alla nuca. Il Marcuccini, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, entrato in campo per impedire l’espulsione del calciatore Deda, protestando, gli diede alcune piccole spinte al petto.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevato che non può darsi luogo al richiesto confronto con l’ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva;ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie e degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risultano provate le condotte ascritte ai tesserati sanzionati; disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare le responsabilità dei propri tesserati; ritenuto tuttavia di poter accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione relativamente alla sanzione inflitta al dirigente, con riferimento ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio;ritenuto, viceversa, che la condotta posta in essere dal calciatore Deda - in particolare il gesto dello sputare che ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende - non solo non consente l’invocata riduzione della sanzione, ma fa ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, alla luce della normativa di cui all’art. 19, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, derivandone un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure al calciatore responsabile. P.Q.M.

la Commissione, sul gravame come innanzi proposto dalla S.S. Sammartinese, così decide:

a)  lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’inibizione applicata al dirigente Marcuccini Michele, per l’effetto riducendola al 31 maggio 2010;

b)  in riforma della decisione impugnata, infligge la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2010 al calciatore Deda Ergys.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it