COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE PARMEGIANI LORENZO avverso sanzione

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE PARMEGIANI LORENZO avverso sanzione merito gara Forum Calcetto – Amici del Centro Sportivo, del 26.2.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 67 del 3.3.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Parmegiani Lorenzo, asseritamente tesserato per la Forum Calcetto, la sanzione della squalifica fino al 1° maggio 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, deducendo la propria estraneità ai fatti contestatigli e chiedendo, pertanto, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della sanzione impugnata, o meglio, limitando la stessa all’espulsione per somma di ammonizioni.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Parmegiani, nel corso della gara e dopo la sua espulsione dal campo.

  Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito il reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.

  La Commissione ritiene che la condotta del Parmegiani sia stata offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile.

  La sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere data conferma.

 

P.Q.M.

la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Parmegiani Lorenzo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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