COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.G. SANT’ELPIDIO A MARE avverso sanzioni merito

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.G. SANT’ELPIDIO A MARE avverso sanzioni merito gara Sant’Elpidio a Mare - Picchio C 5, del 5.3.2010 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 136 del 10.3.2010.

  Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche ha inflitto, tra le altre, le seguenti sanzioni:

-  ammenda di € 250,00 all’A.S.G. Sant’Elpidio a Mare “per aver al termine del primo tempo un proprio sostenitore insultato l’arbitro e lanciato all’indirizzo dello stesso uno scopettone senza colpire”;

-  squalifica fino al 30 giugno 2010 al sig. Basili Giorgio per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro;

-  squalifica per quattro giornate effettive di gara ciascuno ai calciatori Squarcia Luca e Talamonti Sergio Hernan, entrambi asseritamene tesserati per la reclamante, “per aver partecipato a fine gara ad una rissa accesasi in campo tra i componenti le due squadre distinguendosi per aggressività”.

  Avverso tali decisioni ha interposto rituale reclamo l’A.S.G. Sant’Elpidio a Mare chiedendo l’annullamento dell’ammenda e la riduzione delle altre sanzioni impugnate.

  A dire della reclamante:

-  lo scopettone non sarebbe stato lanciato da alcun sostenitore, ma sarebbe stato calciato, con gesto di stizza, da un giocatore: lo stesso sarebbe rimbalzato contro il muro e ricaduto ai piedi dell’arbitro dando l’impressione di essere stato lanciato;

-  il Basili, allontanato dall’arbitro nel corso del primo tempo per eccessive proteste nei suoi confronti, si recò in tribuna senza nulla proferire; rientrava in campo allorché ivi si accendeva una rissa, ma al solo fine di sedarla;

-  il Talamonti e lo Squarcia parteciparono al parapiglia accesosi in campo, reagendo alla provocazione subita da parte di un avversario, ma, contrariamente a quanto loro contestato, non si distinsero per alcunché.

  Sentito a chiarimenti l’arbitro ha precisato che:

-  i calciatori Talamonti e Squarcia parteciparono attivamente alla rissa accesasi tra i tesserati al termine della gara ed erano tra quelli che picchiavano di più;

-  il Basili, allontanato nel corso della gara, rientrò in campo al momento della rissa, dapprima per dividere i contendenti ma poi partecipò anch’egli attivamente alla rissa;

-  al termine del primo tempo, allorché stava facendo rientro negli spogliatoi, un tesserato gli lanciò contro uno scopettone, senza colpirlo.

LA COMMISSIONE

-  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

-  ascoltato l’arbitro;

-  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

-  ritenuto che la condotta dei calciatori coinvolti deve essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, del Codice di giustizia sportiva e quindi  punita con l’applicazione delle sanzioni ivi previste;

-  ritenuto che la gravità della condotta posta in essere dal sig. Basili giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, tenuto conto del ruolo dallo stesso rivestito che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva”;

-  rilevato che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Cgs, le società  rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei propri tesserati;

-  ritenuto, in conclusione, di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice che appaiono insuscettibili di modifica nel senso auspicato dalla reclamante, anche per quanto attiene l’entità delle sanzioni.

P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.G. Sant’Elpidio a Mare ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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