COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. MASSACCIO avverso sanzioni merito gara Serradi

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO F.C. MASSACCIO avverso sanzioni merito gara Serradica – Massaccio, del 6.3.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 53 del 10.3.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona.

  Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione dell’ammenda di € 50,00 e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva.

  La Commissione,

P.Q.M. 

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Massaccio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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