COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 01 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 65

del 01 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri TUCCI

Antonio e TUCCI Bruno, all’epoca dei fatti rispettivamente

tesserato e presidente della società ASD SAN DONATO, per

rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in

relazione all’art. 53 comma 1 N.O.I.F., nonché della società ASD

SAN DONATO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le

violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e

2 C.G.S.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 16.2.2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione

Disciplinare per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva i

sigg.ri TUCCI Bruno e TUCCI Antonio, ex presidente ed ex tesserato della ASD SAN

DONATO, quest’ultimo attualmente tesserato come giocatore per la società LASCARIS,

ponendo in essere una condotta lesiva del regolare svolgimento della gara Cenisia – San

Donato del 25 aprile 2009, categoria Fair Play Girone E; deferiva altresì la ASD SAN

DONATO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta al proprio

presidente ed al proprio tesserato.

All’udienza del 26.3.2010, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv.

Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale, i sigg.ri TUCCI Antonio e

TUCCI Bruno, la sig.ra IEMMOLA Maria in qualità di presidente della ASD SAN

DONATO, assistita dal legale avv. Enrico Onde, il quale depositava memoria difensiva.

Informati gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma

dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti), gli stessi

richiedevano procedersi con il giudizio, affermando che la decisione di ritirare la propria

squadra dalla gara sopra indicata non configurava un comportamento antisportivo,

essendo stata assunta in conseguenza dei gravi fatti avvenuti e della presenza sul

terreno di gioco di persone non autorizzate ed avendo quale unico obiettivo quello di

tutelare l’incolumità dei bambini partecipanti alla gara; il Sostituto Procuratore Federale

concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi uno ai

sigg.ri TUCCI Bruno e TUCCI Antonio e dell’applicazione di un punto di penalizzazione

per la società SAN DONATO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti non in contestazione che hanno dato origine al presente procedimento possono

essere sinteticamente così riassunti.

In occasione della gara Cenisia – San Donato disputata il 25.4.2009, categoria Fair Play

girone E, arbitrata da un dirigente della società ospitante (sig. Pasqualicchio Oronzo),

successivamente ad uno scontro tra il giocatore Fiolo del Cenisia ed il giocatore Corrias

del San Donato, si verificava una reazione di quest’ultimo e di un compagno di squadra

nei confronti del Fiolo; il direttore di gara comminava la sanzione dell’espulsione al

giocatore Corrias ed ammoniva il giocatore Fiolo.

A questo punto il sig. Tucci Antonio, allenatore del San Donato, contestava la decisione

dell’arbitro e decideva di ritirare la propria squadra dalla gara, consultandosi

telefonicamente con il padre, sig. Tucci Bruno, presidente della San Donato, il quale

avallava tale decisione.Nell’immediatezza del fatto il direttore di gara veniva accusato di avere colpito al volto il giocatore Corrias, tanto da indurre la madre del ragazzo, non presente al fatto, a

sporgere querela la sera stessa nei confronti del sig. Pasqualicchio, il quale negava la

circostanza; inoltre –ma anche tale circostanza è controversa ed oggetto di deposizioni

contrastanti assunte dall’ufficio indagini e dagli incaricati della magistratura ordinariadurante

tali fasi concitate della gara sarebbero entrate in campo numerose persone della

società Cenisia. La Commissione Disciplinare rileva anzitutto che oggetto del presente procedimento è

esclusivamente la valutazione della liceità, sotto il profilo sportivo, del ritiro della squadra

del San Donato dalla gara contro il Cenisia. Orbene, alla luce delle risultanze del presente

procedimento, codesta Commissione ritiene acclarate le responsabilità per i fatti ascritti ai

sigg.ri Tucci Bruno e Tucci Antonio proprio in ragione delle dichiarazioni rese da

quest’ultimo nell’ambito dell’indagine penale conseguente alla denuncia della madre del

giocatore Corrias. Premesso che gli atti del procedimento penale nei confronti del sig.

Oronzo Pasqualicchio sono stati acquisiti dall’Ufficio indagini della Procura Federale, è il

caso di riportare quanto testualmente dichiarato dal sig. Tucci Antonio ai Carabinieri in

data 30.4.2009, dunque soltanto cinque giorni dopo l’incontro: “Circa alla metà del

secondo tempo c’è stato uno scontro tra due giocatori, se non erro il numero 17 del

Cenisia ed il numero 8 del San Donato…L’arbitro espelleva il n. 8 del San Donato,

Corrias, e ammoniva il gocatore del Cenisia; io intervenivo per dire che se veniva espulso

un calciatore, lo stesso provvedimento doveva essere preso nei confronti dell’altro e

l’arbitro mi diceva che se non stavo zitto mandava fuori un altro calciatore della mia

squadra. A quel punto dicevo all’arbitro che saremmo andati via e invitavo i miei ragazzi

ad uscire dal campo; mentre stavo raccogliendo tutta la roba, notavo chiaramente che

l’arbitro, nel dividere i due giocatori, stava aggredendo il numero 8…..mentre stavamo

andando via, circa 20 persone entravano in campo”.

Risulta dunque evidente che l’intenzione di tutelare l’incolumità dei giocatori, costituente

la principale argomentazione difensiva addotta dagli incolpati, non poteva costituire la

ragione del comportamento in questa sede oggetto di valutazione, dal momento che la

decisione di ritirare la squadra, in base alle stesse dichiarazioni dell’allenatore, è stata

assunta precedentemente agli asseriti fatti relativi alla condotta dell’arbitro nei confronti

del sig. Corrias ed all’ingresso in campo di terze persone; il ritiro della squadra parrebbe

configurare in sostanza una plateale protesta per una desione non condivisa posta in

essere dal direttore di gara.

E’ inoltre il caso di evidenziare che le dichiarazioni rese dal sig. Tucci Antonio all’Ufficio

Indagini in data 21.12.2009 –dunque alcuni mesi dopo l’incontro in questionecontrastano

con quelle sopra trascritte, dal momento che il medesimo aveva in tale

occasione dichiarato che la decisione di non proseguire l’incontro era stata assunta in

accordo con i dirigenti del Cenisia.

Anche in considerazione di tali contrastanti dichiarazioni, ritiene la Commissione

Disciplinare che la tutela dell’incolumità dei “bambini” abbia costituito una argomentazione

difensiva non rispondente alla reale situazione dei fatti, addotta nel tentativo di giustificare

un comportamento in realtà contrastante con i principi di sportività ed espressamente

censurata dall’art. 53 comma 1 delle N.O.I.F.

Se è così, certamente censurabile è anche il comportamento del sig. Tucci Bruno,

all’epoca presidente della società San Donato, il quale dalle risultanze dell’istuttoria risulta

aver telefonicamente ratificato l’operato dell’allenatore; come correttamente osservato

nell’atto di deferimento, il fatto che il medesimo attualmente non sia più tesserato non

rileva ai fini dell’applicazione della sanzione personale.

Non v’è dubbio quindi che i sigg.ri Tucci Bruno e Tucci Antonio abbiano tenuto un

comportamento contrario ai principi di correttezza e probità sportiva, i cui effetti si

ripercuotono anche nei confronti della società per la quale erano tesserati, la quale

risponde direttamente ed oggettivamente dell’operato dei suoi tesserati ai sensi dell’art. 4

commi 1 e 2 C.G.S..

In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare

COSI’ DELIBERA

-Commina al sig. TUCCI Antonio la sanzione dell’inibizione per mesi uno ovverosia fino al

30 aprile 2010;

-Commina al sig. sig. TUCCI Bruno la sanzione dell’inibizione per mesi uno ovverosia fino

al 30 aprile 2010;

-Commina alla la ASD SAN DONATO la sanzione della penalizzazione di un punto.

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