COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 25 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 25 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. NOJA CALCIO - C.S.D. ALTAMURA del 20 Febbraio 2010. (Reclamo della C.S.D.
ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 25 Febbraio 2010 della
Delegazione Provinciale di Bari).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che il direttore di gara ha erroneamente escluso quale assistente dell’arbitro il sig. COLONNA
Angelo regolarmente tesserato per il settore tecnico della F.I.G.C. con numero di tessera TF7108 munita
di fotografia e regolarmente esibita (così come ha riconosciuto lo stesso arbitro);
- rilevato altresì che la società C.S.D. ALTAMURA è stata quindi costretta ad assolvere a tale funzione di
assistente dell’arbitro un proprio giocatore e quindi costretta a ridurre la propria compagine a 10 elementi (
anziché 11);
- considerato pertanto che la società C.S.D. ALTAMURA è stata costretta a partecipare alla gara con la
propria squadra menomata (attesa l’assenza di un giocatore);
- considerato che a causa della violazione della regola del gioco del calcio n. 6, deve intendersi affetta da
invalidità la gara del 20 febbraio 2010 fra A.S.D. NOJA CALCIO e C.S.D. ALTAMURA, che va pertanto
ripetuta
P.Q.M.
D E L I B E R A
- accogliersi il reclamo proposto dalla società C.S.D. ALTAMURA e, per l’effetto, disporsi la ripetizione della
gara demandando alla Delegazione Provinciale di Bari quanto di sua competenza ai fini della ripetizione
della gara stessa;
- non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.