COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 25 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 25 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
Gara: POL. D. CALCIO GRAVINA - A.S.D. PELLEGRINO SPORT C. 5 - del 14 Febbraio 2010 (Reclamo
della società A.S.D. PELLEGRINO SPORT C. 5 in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
Territoriale a carico della reclamante, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 29 del 25
Febbraio 2010 della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che la reclamante in occasione del ricorso al Giudice di 1° Grado non ha notificato alla controparte,
POL. D. CALCIO GRAVINA, copia del ricorso, esibendo la relativa ricevuta come prescritto dall’art. 33,
comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;
che tale irregolarità procedurale non può essere sanata in questa sede con l’esibizione da parte della
reclamante della ricevuta comprovante l’invio della copia del ricorso alla controparte;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 33, comma 9 e 36, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva il ricorso è
ancora inammissibile e ne preclude l’esame nel merito;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
1) rigettarsi il ricorso come innanzi proposto dalla società A.S.D. PELLEGRINO SPORT C. 5;
2) addebitarsi la relativa tassa sul conto della detta società.