COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. SAN CASSIANO - U.S.D. POGGIARDO 2007 del 28 Febbraio 2010. (Reclamo della A.S.D.

SAN CASSIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della

società per la squalifica del campo (1 giornata a porte chiuse in campo neutro) e ammenda di € 500,00 -

squalifica calciatori LEONE Andrea, PAPADIA Adriano e LICCHELLI Damiano di cui alla delibera riportata sul

Comunicato Ufficiale n. 46 del 4 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  sentito il capitano della società A.S.D. SAN CASSIANO sig. CURSANO Otello che ha reso dichiarazione

scritta relativa alla individuazione del calciatore che avrebbe colpito l’arbitro alla testa (regione cranica

posteriore destra);

-  rilevato che non è impugnabile il reclamo avverso la squalifica del campo per una giornata ai sensi dell’art.

45 punto 3 lettera c del Codice di Giustizia Sportiva;

-  rilevato che il comportamento antisportivo e ingiurioso nei confronti dell’arbitro dei calciatori LEONE

Andrea, PAPADIA Adriano e LICCHELLI Damiano (per quest’ultimo calciatore oltre a quanto gli sarà

addebitato a seguito della rimessione degli atti alla Procura Federale a seguito della dichiarazione del

capitano sig. CURSANO Otello), può essere adeguatamente punito con la sanzione della squalifica per

quattro giornate effettive di gara per ciascuno di essi;

-  rilevato altresì che adeguatamente ai fatti occorsi si appalesa l’ammenda di € 500,00 inflitta dal primo

giudice che va condivisa

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  dichiararsi improponibile il ricorso avverso la squalifica del campo per una giornata e confermarsi

l’ammenda di € 500,00 a carico della reclamante per il comportamento dei propri sostenitori a fine gara;

-  ridursi la squalifica inflitta ai calciatori LEONE Andrea, PAPADIA Adriano e LICCHELLI Damiano a quattro

giornate effettive di gara;

-  revocarsi ai sensi dell’art. 3 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva la squalifica al calciatore CURSANO

Otello;

-  rimettersi gli atti alla Procura Federale per le indagini di sua competenza relative a quanto dichiarato dal

sig. CURSANO Otello capitano della società A.S.D. SAN CASSIANO;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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