COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. MARITTIMA – A.S.C. GIGI MERONI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S.D. MARITTIMA - A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO del 28 Febbraio 2010. (Reclamo della

A.S.D. MARITTIMA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della

società per il risultato della gara e dei calciatori MARTELLA Salvatore e RIZZO Alessandro di cui alla delibera

riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 4 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, il quale con dovizia di particolari ha indicato le ragioni

per le quali la gara non poteva essere regolarmente proseguita, anche per sollecitazione della forza

pubblica;

-  rilevato pertanto che va condivisa la sanzione della perdita della gara comminata dal primo giudice;

-  considerato che il comportamento dei calciatori MARTELLA Salvatore e RIZZO Alessandro, autori di

reciproci atti di violenza nei confronti dei propri avversari, può essere adeguatamente punito con la

squalifica per quattro giornate

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta ai calciatori MARTELLA Salvatore e RIZZO

Alessandro, confermandosi nel resto le impugnate decisioni;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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