COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. KALEIDOS MOLFETTA - A.S.D. V. MAZZOLA SOCCER del 21 Febbraio 2010. (Reclamo
della Società A.S.D. V. MAZZOLA SOCCER in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica dei calciatori GROSSO Francesco e
COPPOLECCHIA Corrado di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 25 Febbraio 2010
della Delegazione Distrettuale di Trani.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto
- esperite indagini dalle quali è risultato che il comportamento del calciatore COPPOLECCHIA Corrado è
stato meramente gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro ma privo di conseguenze per cui
adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica per quattro giornate effettive di gare;
- Rilevato che, con dovizia di particolari l’arbitro ha descritto il grave comportamento del calciatore
GROSSO Francesco; peraltro notato e confermato da tutori dell’ordine (uno dei quali ha notato il pugno
inferto dal calciatore all’arbitro dalla tribuna dove sostava in borghese)
- Ritenuto pertanto che la sanzione inflitta dal primo Giudice è inadeguata alla gravità dei fatti occorsi per cui
la squalifica fino al 30/06/2010 va aggravata e protratta fino al 31/12/2010 ai sensi dell’art. 36 n° 3 del
C.G.S.
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta ai calciatore COPPOLECCHIA Corrado;
- Aggravarsi al 31/12/2010 la squalifica inflitta al calciatore GROSSO Francesco
- Confermarsi la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a favore della società A.S.D.
KALEIDOS MOLFETTA
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.