COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. KALEIDOS MOLFETTA - A.S.D. V. MAZZOLA SOCCER del 21 Febbraio 2010. (Reclamo

della Società A.S.D. V. MAZZOLA SOCCER in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice

Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica dei calciatori GROSSO Francesco e

COPPOLECCHIA Corrado di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 25 Febbraio 2010

della Delegazione Distrettuale di Trani.

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto

-  esperite indagini dalle quali è risultato che il comportamento del calciatore COPPOLECCHIA Corrado è

stato meramente gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro ma privo di conseguenze per cui

adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica per quattro giornate effettive di gare;

-  Rilevato che, con dovizia di particolari l’arbitro ha descritto il grave comportamento del calciatore

GROSSO Francesco; peraltro notato e confermato da tutori dell’ordine (uno dei quali ha notato il pugno

inferto dal calciatore all’arbitro dalla tribuna dove sostava in borghese)

-  Ritenuto pertanto che la sanzione inflitta dal primo Giudice è inadeguata alla gravità dei fatti occorsi per cui

la squalifica fino al 30/06/2010 va aggravata e protratta fino al 31/12/2010 ai sensi dell’art. 36 n° 3 del

C.G.S.

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  Ridursi a quattro giornate effettive di gara la squalifica inflitta ai calciatore COPPOLECCHIA Corrado;

-  Aggravarsi al 31/12/2010 la squalifica inflitta al calciatore GROSSO Francesco

-  Confermarsi la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a favore della società A.S.D.

KALEIDOS MOLFETTA

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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