COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BURCERESE (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

A.S.D. BURCERESE (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 04.03.2010.

Gara Burcerese/ Ferrini Quartu de 28.02.2010.

Con reclamo tempestivamente depositato la società Burcerese ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale la società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 350,00 perché propri sostenitori rivolgevano insulti a sfondo razzista nei confronti di alcuni giocatori della squadra avversaria, costringendo il direttore di gara a sospendere l’incontro per alcuni minuti.

La reclamante asserisce fermamente che alcun insulto razzista è stato proferito nei confronti di alcun giocatore della squadra avversaria; le contestazioni del pubblico erano piuttosto dirette nei confronti del giocatore n° 10 della Ferrini Quartu, ma che esse nulla avevano a che vedere con questioni e/o problematiche di natura razziale. Peraltro uno dei due ragazzi di colore, seppure giocatore della Ferrini Quartu, è di origini Burceresi siccome figlio di una donna del medesimo paese.

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, delibera quanto segue.

In primo luogo occorre evidenziare che il direttore di gara, nel corpo del suo referto, allorchè riporta e descrive quanto accaduto afferma di aver sospeso la gara per cinque minuti,unicamente a causa delle lamentele che gli sarebbero giunte da parte di alcuni giocatori della Ferrini Quartu in ordine a presunti insulti a sfondo razzista nei confronti di due giocatori della stessa Ferrini Quartu.

L’arbitro evidenzia la circostanza che il motivo che lo avrebbe indotto a sospendere la gara sono le lamentele esclusivamente riportategli dai giocatori della Ferrini Quartu in ordine a presunti insulti,ma nello stesso referto il direttore di gara non dice in alcun modo di aver sentito, lui personalmente, insulti di natura razziale.

L’arbitro, poi, solo nel corso della sua audizione nanti codesta Commissione, ha riferito di aver sentito direttamente insulti razziali, ma di non averlo scritto per errore.

Orbene, il fatto che nel referto il direttore di gara abbia omesso di riportare una circostanza così importante, fondamentale ai fini di attribuire al medesimo referto un connotato di ufficiale completezza, che poi lo stesso, abbia ricondotto l’omissione ad un mero errore, tutto ciò denota la sua non completa attendibilità in ordine al reale accadimento del fatto ed alla sua prima, completa e generica descrizione.

Ne consegue l’impossibilità di comminare una sanzione nei confronti della ricorrente, sulla base di lamentele della squadra avversaria, non confermate dal direttore di gara nel referto in ordine alla loro diretta verificazione, ma soltanto riportate come tali.

Il dubbio in ordine al reale accadimento dei fatti, confermato da un’autentica versione del direttore di gara nel corso della sua audizione rispetto a quanto scritto nel referto ufficiale determina una contraddittorietà manifesta delle circostanze “de quibus” che sfocia nell’insufficienza probatoria circa il fatto che siano stati proferiti insulti razziali da parte del pubblico di casa verso due giocatori della Ferrini Quartu, che peraltro giova rimarcare non essersi neppure direttamente lamentati o doluti delle gravi presunte offese ricevute. A ciò si aggiunge che la Burcerese si trovava a vincere la gara con il risultato di 4 a 1 eppertanto viene difficile comprendere un atteggiamento così antisportivo verso la squadra ospite.

Per tutti questi motivi, atteso un quadro probatorio di grande contraddittorietà circa il reale accadimento di insulti di natura razziale proferiti dai sostenitori della reclamante, in riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di revocare l’ammenda inflitta.

Si dispone il non addebito della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it