COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SEDILO (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

S.S. SEDILO (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 dell’11.03.2010.

Gara Sedilo / Sanverese del 07.03.2010.

La Società Sedilo ha presentato rituale reclamo avverso la delibera con la quale in relazione alla gara di cui in epigrafe, il Giudice Sportivo, ha squalificato per quattro giornate il calciatore Santus Dario perchè “espulso per aver proferito frasi gravemente ingiuriose al direttore di gara,tentava di avvicinarsi senza riuscirvi allo stesso reiterando le ingiurie”.

La società reclamante chiede la riduzione della sanzione inflitta, affermando che il Santus avrebbe pronunciato frasi ingiuriose solo dopo essere stato espulso per avere chiesto all’arbitro chiarimenti in ordine ad una precedente ammonizione, senza cercare di riavvicinarsi al medesimo mentre si dirigeva verso gli spogliatoi.

La Commissione,rileva dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, che la pronuncia delle parole offensive è stata la ragione dell’espulsione del calciatore, che ha proseguito ad ingiuriare e minacciare  il direttore di gara mentre si avviava fuori del recinto di gioco; e ritiene pertanto esatta la ricostruzione dei fatti operata del Giudice Sportivo.

Peraltro,considerata la sanzione inflitta eccessiva in relazione all’effettivo comportamento del Santus, che non è sfociato in atteggiamenti di ribellione particolarmente gravi, la Commissione decide di accogliere il reclamo riducendo adeguatamente la squalifica.

Per tali motivi la Commissione, in parziale riforma della decisione impugnata DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Santus Dario da quattro a tre giornate.

Dispone  il non addebito della tassa.

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