COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILBONO (Campionato Allievi Delegazioni

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 25 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

A.S.D. ILBONO (Campionato Allievi Delegazioni Provinciale dell’Ogliastra)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.03.2010.

Gara Ilbono / Cardedu del 04.03.2010.

Con reclamo tempestivamente depositato la ASD G.S.Ilbono ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Scattu Michele è stato squalificato fino al 10 marzo 2011 per aver colpito un avversario con un violento pugno lontano dall’azione di gioco scatenando un parapiglia al quale prendevano parte quasi tutti i giocatori in campo; ricorre inoltre avverso l’ammenda di Euro 50,00 a carico della medesima società e avverso l’inibizione del dirigente Pierpaolo Noto fino al 10.04.2010.

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, espone quanto segue.

Con riferimento all’ammenda di Euro 50,00 il reclamo è inammissibile in virtù dell’art.45, comma 3, del C.G.S.,il reclamo è pure inammissibile in ordine all’inibizione del dirigente Noto Pierpaolo fino al 10 aprile 2010 in forza del disposto normativo di cui all’art.45, comma 3, lett.b).

In ordine invece alla squalifica del calciatore Michele Scattu si evidenzia che la squalifica comminata è eccessiva e non proporzionata al fatto; il disposto normativo di cui all’art.19, comma 4, lett.b) stabilisce che in caso di condotta violenta nei confronti di altri calciatori deve essere inflitta una sanzione per tre giornate di squalifica o a tempo determinato.

Nel caso di specie, l’assenza di un certificato medico o di qualsivoglia altra prova attestante la gravità della violenza posta in essere dal giocatore Michele Scattu e delle relative gravi conseguenze lesive riportate dalla persona offesa, determinano la non proporzionalità della squalifica comminata, che deve pertanto essere ridotta fino al 31 maggio 2010.

Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione della squalifica del calciatore Miche Scattu fino al 31 maggio 2010; dichiara l’inammissibilità degli altri punti del ricorso.

Dispone il non addebito della tassa.

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