COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SUPRAMONTE (Campionato di 2^ Catego

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. SUPRAMONTE (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 dell’11 marzo 2010.

Gara Supramonte / Oviddè del 07.03.2010.

Con reclamo tempestivamente presentato la società Supramonte ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Antonio Muleddu è stato squalificato per otto giornate perché, espulso per somma di ammonizioni, dopo la relativa notifica insultava trivialmente l’arbitro, quindi lo spingeva e strattonava con forza più volte; pur allontanato dal terreno di gioco, continuava ad ingiuriare e minacciare pesantemente l’arbitro.

La ricorrente nei motivi d’impugnazione, chiede la riduzione della squalifica in misura equa ai fatti: essa non pone in dubbio la circostanza che il giocatore abbia proferito gravi insulti e minacce all’indirizzo del direttore di gara, nega però decisamente che lo stesso giocatore abbia strattonato e/o spintonato l’arbitro.

Siffatte argomentazioni sono state confermate dal presidente della reclamante nel corso della sua audizione nanti codesto organo.

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, espone quanto segue.

Dall’esame delle carte procedimentali non emerge alcun elemento probatorio in forza del quale possa, neppure parzialmente, dubitarsi su quanto dichiarato in referto dal direttore di gara: la sua credibilità è pertanto assoluta sia con riferimento al racconto delle condotte ingiuriose e minacciose subite sia in ordine agli strattonamenti ricevuti dal calciatore Muleddu.

La condotta del tesserato, tuttavia, seppure deplorevole e meritevole di sanzione, non può in ogni caso sussumersi in una fattispecie di violenza in senso stretto, attesa pure la totale assenza di conseguenze fisiche per la persona dell’arbitro.

Giova peraltro evidenziare che l’arbitro ha regolarmente potuto proseguire nella direzione della gara, senza che la stessa venisse neppure sospesa a causa del fatto per cui è procedimento: risulta infatti, che il periodo di recupero concesso dall’arbitro nel secondo tempo, pari a sei minuti, è stato accordato esclusivamente per infortuni e sostituzioni.

Ne consegue che la sanzione più adeguata e proporzionata al fatto accaduto è quella della squalifica per cinque giornate, anche in virtù della sua reiterazione.

Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Muleddu da otto a cinque giornate.

Dispone il non addebito della tassa.

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