COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. QUARTIERI RIUNITI (Campionato Giova

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. QUARTIERI RIUNITI (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale di Sassari)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 10.03.2010.

Gara Pirapeglias / Quartieri Riuniti del 28.02.2010.

La Pol. Quartieri Riuniti ha presentato rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla partita di cui in epigrafe, sono state disposte, a carico della società stessa, la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e l’ammenda di Euro 50,00 e, a carico del calciatore Ortu Francesco, la squalifica fino al 30 giugno 2010.La reclamante chiede l’annullamento dei suddetti provvedimenti, affermando che la sospensione della gara al 25° minuto del secondo tempo da parte dell’arbitro non fosse in alcun modo giustificata dal comportamento del calciatore Ortu Francesco, le cui intemperanze (costituite dal fatto di essersi impossessato con le mani del pallone durante una rimessa dal fondo e nell’avere fatto uno slalom tra i giocatori) potevano essere represse con un semplice provvedimento di espulsione del medesimo, senza incidere sulla regolarità della partita.La Pol. Pirapeglias Usini non ha inviato controdeduzioni.Il direttore di gara, nel suo referto,dichiara che l’Ortu, dopo aver preso il pallone con le mani, si metteva a correre per il campo incoraggiando i compagni a cambiare sport e a giocare a rugby, trovando la loro solidarietà; quindi inveiva nei suoi confronti con parole scurrili. Aggiunge l’arbitro di aver sospeso la partita in quanto non si trovava più in condizioni psicologiche idonee per continuare a dirigere la gara.La Commissione, preso atto di quanto sopra, ritiene che effettivamente la decisione dell’arbitro appare poco comprensibile, tenuto conto che in campo non erano stati commessi atti di violenza e che il comportamento indisciplinato dell’Ortu poteva ben essere sedato espellendo il medesimo dal campo; e decide pertanto di disporre la ripetizione della gara.Quanto all’atteggiamento tenuto in campo dal calciatore Ortu, esso deve essere considerato gravemente lesivo della disciplina, ma, non essendo sfociato in atti di violenza, la sanzione deve essere adeguatamente ridotta fino al 30.04.2010.E’ invece inammissibile, ai sensi dell’art. 45, comma 3° lett.d) del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo avverso l’ammenda di Euro 50,00 inflitta alla Società.Per tali motivi, la Commissione DELIBERA

di annullare la punizione sportiva della perdita della gara inflitta alla Società Quartieri Riuniti;

di disporre la ripetizione della gara in data ed orario che saranno stabiliti dalla competente Delegazione Provinciale di Sassari;

di ridurre la squalifica del calciatore Ortu Francesco fino al 30 aprile 2010.

Dichiara inammissibile il reclamo in relazione all’ammenda di Euro 50,00 irrogata alla Società.

Dispone il non addebito della tassa.

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