COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Vizzini Nuova (CT) –
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Vizzini Nuova (CT) – avverso squalifica calciatore Lo Grasso Giovanni per tre gare. Campionato Prima Categoria /G. Real Chiaromonte – Vizzini del 24/03/2010. Comunicato Ufficiale del N. 393 LND del 26/03/2010
Procedimento 268/A
Il Giudice Sportivo di primo grado squalificava il calciatore Lo Grasso Giovanni con la seguente motivazione “ per grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, nonché per contegno minaccioso nei confronti dello stesso, dopo l’espulsione.”
Contro il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la Società Vizzini Nuova che,pur ammettendo il censurato comportamento del proprio calciatore, ritiene sproporzionato quanto statuito dal Giudice di primo esame e ne chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
La condotta posta in essere dal calciatore Lo Grasso Giovanni è stata effettivamente eccessiva ed è certamente censurabile. Sicuramente l’atteggiamento del calciatore “de quo” è scaturito in esagerate e reiterate proteste ed espressioni molto colorite, ma mai degenerate in atti violenti tali da mettere a repentaglio l’integrità fisica del Direttore di gara. Pertanto questa Decidente nello stigmatizzare il comportamento del tesserato della società Vizzini Nuova Lo Grasso Giovanni ritiene di determinare la sanzione come da dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di squalificare per due gare il calciatore Lo Grasso Giovanni della Società Vizzini Nuova.
Senza addebito della relativa tassa non versata.